Donazioni di beni o denaro
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- Ultima modifica il Venerdì, 22 Giugno 2012 16:03
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Al fine di favorire la qualità e quantità dei servizi prestati, l’attività della Azienda Sanitaria può essere sostenuta anche attraverso donazioni di beni o denaro.
Queste rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo e senza che, per il donatore, vi possano essere benefici direttamente o indirettamente collegati all’erogazione, quindi effettuati per il solo spirito umanitario.
Differiscono dalle donazioni le sponsorizzazioni, che sono oggetto di separata regolamentazione. L’Azienda USL 6, in linea con la Legge Regionale 40/2005 e s.m. e i. (art. 114 – comma 3 -) e con la Delibera G.R.T. n. 617/2001 recante ”Accettazione donazioni. Indirizzi applicativi” ha approvato con delibera aziendale n. 9 del 13/01/2010 relativa al regolamento e alla procedura per le donazioni.
Esiste, inoltre una specifica procedura che disciplina l’iter amministrativo da seguire finalizzato ad ottenere l’autorizzazione da parte dell’Azienda USL 6 all’ingresso di un bene a titolo di visione o prova. In conformità all’articolo 119 della L.R. 40/2005, qualora da parte delle strutture della USL sussista un interesse primario a prendere cognizione del funzionamento di un’attrezzatura ai fini di una eventuale futura acquisizione, occorre disciplinare con la ditta offerente le modalità di utilizzo ed i tempi, che comunque non dovranno superare i due mesi.


















